

CASI PRATICI
CASO 1:
DIRITTO MINORILE
Il caso affrontato riguarda il Diritto minorile. La mia cliente è una madre nigeriana residente in Italia dal 2015, titolare di passaporto per protezione internazionale. A seguito di alcuni episodi violenti verificatisi durante il ricovero del figlio in ospedale, il Tribunale per i minorenni di Lecce ha disposto la limitazione della responsabilità genitoriale.
In situazioni simili, il personale medico è obbligato a segnalare l’accaduto all’Autorità competente, attivando così un procedimento ex art. 333 c.c. promosso dal Pubblico Ministero di turno.
Il Giudice minorile ha disposto il collocamento del minore e della madre presso una struttura educativa, finalizzato al monitoraggio continuo del rapporto madre-figlio, e ha nominato un curatore speciale del minore.
Problema
1
A seguito del provvedimento del Tribunale ho deciso di costituirmi nel procedimento mediante comparsa, con l’obiettivo di rappresentare in modo puntuale la storia personale e il profilo caratteriale della mia cliente.
Nei procedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale è infatti essenziale evidenziare il contesto reale in cui si trova il genitore e le ragioni che possono aver determinato comportamenti ritenuti potenzialmente lesivi per il minore.
In questo caso, la mia cliente era vittima di violenze da parte del padre del bambino e si era già rivolta ai Servizi Sociali per chiedere aiuto. Aveva inoltre intrapreso un percorso psicologico con esiti molto positivi.
Ho ritenuto necessario valorizzare tali elementi per dimostrare al Giudice l’impegno concreto della madre nel recuperare pienamente la propria capacità genitoriale e nel prepararsi a una futura dimissione dalla Comunità con il figlio per costruire una vita stabile e serena.
Approccio
2
Risultato
Al termine del procedimento, e dopo un periodo di monitoraggio del percorso educativo e terapeutico svolto dalla mia cliente, il Tribunale ha accertato il buon esito del progetto intrapreso.
Il Giudice ha quindi:
-
reintegrato la madre nella responsabilità genitoriale,
-
disposto le dimissioni di madre e bambino dalla Comunità,
-
previsto un supporto nella ricerca di un lavoro,
-
autorizzato il ricongiungimento familiare presso il fratello della mia cliente, residente in provincia di Roma.
3
Nei procedimenti di diritto minorile il principio cardine da tutelare è l’interesse preminente del minore.
Tale parametro deve orientare la difesa non solo del minore, ma anche dei genitori la cui posizione processuale può risultare confliggente con tale interesse.
Solo tenendo fermo questo principio è possibile arrivare a soluzioni equilibrate e a esiti positivi come quello del caso descritto.
Considerazioni Finali
4
CASO 2: DIRITTO PENALE
ASSISTENZA FAMILIARE
Il mio cliente è padre di tre figli e, a seguito della separazione dalla compagna, è stato denunciato da quest’ultima per violazione degli obblighi di assistenza familiare, poiché per un determinato periodo non avrebbe corrisposto il mantenimento dovuto ai figli, con riferimento all’art. 570-bis c.p.
Problema
1
Nel corso del procedimento sono state svolte indagini da parte della Polizia Giudiziaria, dalle quali è emerso che il mio assistito versava in una condizione di oggettiva e documentata difficoltà economica, tanto da aver avuto accesso, per un periodo, al Reddito di Cittadinanza.
È stato inoltre evidenziato che risultava l’erogazione dell’Assegno Unico in favore esclusivo della querelante, elemento rilevante ai fini della valutazione complessiva delle risorse economiche destinate al nucleo familiare.
In tali casi, come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato è necessario verificare se l’obbligato si trovi in una impossibilità assoluta di adempiere e valutare, in un’ottica di bilanciamento degli interessi in gioco, le circostanze del caso concreto: entità delle prestazioni imposte, capacità reddituale, effettiva diligenza nel reperire ulteriori fonti di guadagno, esigenze minime di vita e contesto socio-economico di riferimento (Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 32576 del 15/06/2022, dep. 05/09/2022).
Approccio
2
Risultato
Alla luce degli elementi emersi, il Pubblico Ministero ha ritenuto insussistenti i presupposti per sostenere l’accusa e ha richiesto l’archiviazione del procedimento, escludendo la sussistenza del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo, in ragione della comprovata impossibilità economica del mio assistito di far fronte agli obblighi di mantenimento nel periodo considerato.
3
Nei procedimenti ex art. 570-bis c.p. non è sufficiente la mera omissione del versamento: è determinante accertare se l’inadempimento sia dovuto a una scelta volontaria oppure a una impossibilità concreta e assoluta di adempiere. Solo un’analisi attenta delle condizioni economiche reali e della condotta complessiva dell’obbligato consente di ricostruire correttamente la responsabilità penale e garantire decisioni equilibrate.
Considerazioni Finali
4
CASO 3: DIRITTO PENALE
MESSA ALLA PROVA (Maggiorenni)
Il mio cliente ha ricevuto la notifica di un decreto penale di condanna con cui gli veniva contestato il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni, previsto e punito dagli artt. 110, 477 e 482 c.p..
Secondo l’accusa, agendo in concorso con persone rimaste ignote, avrebbe alterato (o fatto alterare) la targa della propria autovettura mediante l’apposizione di una striscia adesiva di colore bianco, modificandone la leggibilità.
Problema
1
La strategia difensiva è stata impostata su due passaggi contestuali:
-
opposizione al decreto penale di condanna;
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richiesta di applicazione dell’istituto della messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis c.p. e dell’art. 464-bis c.p.p.
Ai fini dell’accesso alla messa alla prova, ho verificato e valorizzato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla normativa, in particolare:
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la compatibilità del reato con i limiti edittali previsti dall’art. 168-bis, comma 1, c.p.;
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l’assenza di precedenti benefici della messa alla prova e l’assenza delle condizioni ostative previste dagli artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.;
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la concreta disponibilità dell’imputato a porre in essere condotte riparatorie (ove applicabili), finalizzate a dimostrare un reale percorso di responsabilizzazione;
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la richiesta all’UEPE (Ufficio di esecuzione penale esterna) della predisposizione di un programma di trattamento ex art. 464-bis, comma 4, c.p.p., poi allegato all’atto di opposizione.
Approccio
2
Risultato
All’udienza fissata a seguito dell’opposizione, il Giudice per le indagini preliminari ha ammesso il mio cliente all’esecuzione della messa alla prova, ritenendo idoneo il percorso proposto e congrui i presupposti di legge.
Al termine del periodo stabilito, sulla base della relazione positiva dell’UEPE, il Giudice ha emesso sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova, con conseguente chiusura favorevole del procedimento.
3
L’istituto della messa alla prova per i maggiorenni rappresenta uno strumento di particolare efficacia quando consente di coniugare la risposta giudiziaria con un percorso concreto di responsabilizzazione e reinserimento. In presenza dei presupposti normativi e di un programma UEPE serio e coerente, può portare a un risultato di grande impatto: l’estinzione del reato e la definizione positiva del procedimento.