Indennità di accompagnamento: quando la supervisione continua dà diritto al beneficio
- Guendalina Pascali

- 28 feb
- Tempo di lettura: 2 min
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025, ha ribadito un principio molto importante in materia di indennità di accompagnamento: la necessità di supervisione continua nella deambulazione è giuridicamente equivalente alla necessità dell’aiuto permanente di un accompagnatore.
Cos’è l’indennità di accompagnamento?
L’indennità di accompagnamento, prevista dall’art. 1 della Legge n. 18/1980, spetta alle persone che si trovano nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore oppure che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza.
Si tratta di una prestazione assistenziale svincolata da limiti di reddito e riconosciuta in presenza di determinati requisiti sanitari.
Il principio affermato dalla Cassazione n. 28212/2025
La Suprema Corte ha chiarito che la condizione di supervisione continua durante la deambulazione è sostanzialmente sovrapponibile alla necessità dell’aiuto permanente di un accompagnatore.
In altre parole, anche una persona che riesce materialmente a camminare può avere diritto all’indennità di accompagnamento se non è in grado di farlo in sicurezza senza la presenza costante di qualcuno che la assista.
La supervisione deve essere costante e non riferita a situazioni episodiche o occasionali.
Il caso concreto
Il procedimento riguardava la richiesta di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento da parte degli eredi di una persona deceduta nel corso del giudizio.
In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda. Successivamente, la Corte di Cassazione aveva cassato la decisione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, rinviando la causa al Tribunale.
In sede di rinvio, il diritto all’indennità era stato riconosciuto, ma la questione è nuovamente giunta davanti alla Cassazione, che ha ribadito l’equivalenza tra supervisione continua e aiuto permanente.
Distinzione tra deambulazione e atti quotidiani della vita
La Corte ha inoltre chiarito che la valutazione dell’autonomia secondo la scala Barthel attiene a un diverso requisito, ossia l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Si tratta di due presupposti distinti: l’impossibilità di deambulare senza aiuto deve essere valutata autonomamente rispetto alla capacità di svolgere le attività quotidiane.
Perché questa sentenza è importante
L’ordinanza n. 28212/2025 ribadisce che il diritto all’indennità di accompagnamento non richiede necessariamente l’assenza totale di deambulazione.
Quando la persona non è in grado di muoversi in sicurezza senza una supervisione costante, il requisito previsto dalla legge può ritenersi soddisfatto.
Ogni situazione deve essere valutata in modo concreto e personalizzato, alla luce della normativa e dei principi affermati dalla giurisprudenza.
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Le controversie in materia previdenziale richiedono un’analisi approfondita della documentazione sanitaria e dei requisiti previsti dalla legge. Se ritieni che il tuo diritto all’indennità di accompagnamento non sia stato correttamente riconosciuto, è importante valutare attentamente il caso concreto.



